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21 giu 2011

Visite guidate subacquee



Nell’area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
Nella zona A sono consentite, compatibilmente agli esiti del monitoraggio, esclusivamente le visite guidate subacquee senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall’Ente gestore, con le seguenti modalità:
  1. in presenza di guide autorizzate dall’ente gestore secondo quanto definito dalla Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2008;
  2. con almeno una guida ogni 12 subacquei;
  3. con non più di 22 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;
  4. per un massimo giornaliero di 66 subacquei in immersione, comprese le guide;
  5. con partenza dalla costa, senza l’ausilio di mezzi nautici, e non in prossimità degli isolotti;
  6. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall’Ente gestore ai soggetti aventi diritto;
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee senza autorespiratore in zona A, possono richiedere l’autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
  1. sede nei comuni ricadenti nell’area marina protetta al momento dell’approvazione del presente regolamento;
  2. oggetto sociale che preveda l’attività di educazione ambientale.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di visite guidate senza autorespiratore in zona A, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
  1. le domande devono pervenire all’Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
  2. le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell’area marina protetta;
  3. all’atto dell’autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25.
Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, anche con autorespiratore, svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall’Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
  1. con autorespiratore, esclusivamente in presenza di guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minino di “Divemaster” o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali,
  2. alla presenza di una guida ogni 5 subacquei;
  3. con non più di 12 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;
  4. per un massimo giornaliero di 72 subacquei in immersione, comprese le guide;
  5. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall’Ente gestore ai centri d’immersione;
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee in zona B e C, possono richiedere l’autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
  1. sede nei comuni ricadenti nell’area marina protetta al momento dell’approvazione del presente regolamento;
  2. oggetto sociale che preveda l’attività di accompagnamento a subacquei;
  3. comunicazione di inizio attività alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
  4. presenza di almeno uno dei soci del centro d’immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di visite guidate in zona B e C, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell’Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
  1. le domande, corredate da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire all’Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
  2. le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell’area marina protetta;
  3. all’atto dell’autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle visite subacquee guidate in zona B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  1. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
  2. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall’Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
La navigazione nelle zone B e C delle unità adibite alle attività dei centri d’immersione è consentita con le seguenti modalità:
  1. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
  2. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
L’ormeggio delle unità dei centri d’immersione autorizzati dall’Ente gestore in zona B e C è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione.
Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee in zona B e C sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall’Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
Il responsabile dell’immersione, prima dell’inizio dell’attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall’Ente gestore, gli estremi dell’eventuale unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all’Autorità preposta al controllo o al personale dell’Ente gestore e riconsegnato all’Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall’Ente gestore per le finalità istituzionali.
Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo sull’area marina protetta predisposto dall’Ente gestore.
Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee.
L’autorizzazione all’attività di immersioni con o senza autorespiratore, di durata annuale, verrà rilasciata ai soggetti rispondenti alle caratteristiche presenti nel regolamento di esecuzione ed organizzazione, previo consegna di ricevuta di avvenuto pagamento di euro 1.000,00 euro sul conto corrente postale 000030794754 intestato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto con la causale “spese tecniche e diritti di segreteria”, il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico a Bancoposta codice IBAN IT 77L 07601 15900 00003 0794 754


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