Visti gli articoli 26,27,28, 30, 31 e 32 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare,
come modificate ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva
del Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti
formulata nella seduta del 15 marzo 1990;
Visto il parere della regione Puglia;
Visto il parere dei comuni di Brindisi e Carovigno;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima;
Considerato che la regione Puglia, il comune di Carovigno, nonché
l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund hanno manifestato
la disponibilità ad assumere la gestione dell'istituenda riserva
naturale marina di "Torre Guaceto", in forma da concordare;
Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della
riserva naturale marina "Torre Guaceto";
Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte
dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ministero ambiente, foglio
n. 345, con cui al Sottosegretario per l'ambiente on. Piero Mario Angelini
sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della
natura;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.
979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349,
la riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto".
Art. 2.
La riserva naturale marina di cui al precedente art.
1 interessa l'area marina costiera antistante Torre Guaceto ed i territori
limitrofi dei comuni di Brindisi e Carovigno, per tutto il tratto di
mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 50 metri ed è
delimitata, con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto
con il numero 1, dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo
anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
- A) latitudine 40°45'24''Nord; longitudine 17°46'04''Est;
- B) latitudine 40°43'15''Nord; longitudine 17°50'56''Est;
- C) latitudine 40°41'44''Nord; longitudine 17°49'36''Est;
- D) latitudine 40°43'24''Nord; longitudine 17°46'00''Est.
Art. 3.
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27,
comma 3, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché
in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio
1986, n. 349, la riserva naturale marina di "Torre Guaceto"
in particolare persegue:
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale
marino e costiero presente nell'area, con particolare riferimento
alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche
alla flora ed alla fauna e segnatamente, alla avifauna acquatica in
relazione alla designazione di parte dell'area quale zona umida di
importanza internazionale in base a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 448/1976;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla
conoscenza sistematica dell'area di che trattasi, anche al fine di
eventuali modifiche od integrazioni della perimetrazione e della pianificazione
dell'area protetta stabilita con il presente decreto, nonché
allo scopo di definire un modello ottimale di gestione integrata dell'area
medesima in funzione delle primarie finalità di conservazione
e valorizzazione del patrimonio naturale;
- la diffusione e la divulgazione delle conoscenze in materia di
ecologia e di biologia in relazione agli ambienti marini costieri
della riserva;
- lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse
alieutiche nelle zone a secondo le modalità consentite per
quanto previsto dal presente decreto, ai fini del raggiungimento della
compatibilità delle attività di pesca con la primaria
esigenza della conservazione della natura, prevedendo, quindi, in
tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi finalizzati
al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la
rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando
attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette
finalità, per le attività relative alla canalizzazione
dei flussi turistici e di visita guidata, la determinazione della
disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni
per i mezzi di trasporto collettivo gestiti preferibilmente da cittadini
residenti nei comuni di Brindisi e Carovigno.
Art. 4.
All'interno dell'area della riserva naturale marina "Torre
Guaceto", per come individuata e delimitata al precedente art.
2, sono vietate le attività appresso indicate, fatto salvo quanto
esplicitamente previsto al comma 3 del presente articolo circa i regimi
di tutela all'interno delle diverse zone di riserva:
- l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni
minerali;
- la navigazione a motore per tutti i natanti ad eccezione di quelli
adibiti al servizio o alla vigilanza e di quelli utilizzati dai pescatori
professionisti secondo le modalità che saranno precisate dal
regolamento attuativo;
- la pesca subacquea, anche senza respiratore, la pesca con lenze
tipo palamiti, con reti da riva tipo sciabica, nonché la caccia,
la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività
che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali o
vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ed in particolare
la raccolta di organismi bentonici, nonché l'alterazione, il
danneggiamento e la raccolta della vegetazione e degli esemplari della
flora spontanea;
- l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque,
nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere
l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente,
le caratteristiche dell'ambiente marino, nonché la escavazione
e la raccolta di materiali inerti;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, nonché di sostanza tossiche o inquinanti, ad
eccezione degli attrezzi relativi alle attività di pesca consentite
e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
- le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area;
- la navigazione, l'accesso, la sosta e l'approdo con navi e natanti
di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo.
In tutta l'area della riserva restano comunque in vigore gli eventuali
ulteriori vincoli già previsti dalla vigente normativa.
All'interno dell'area della riserva sono individuate le zone appresso
elencate con i relativi regimi di tutela:
Zona A di riserva integrale,
che comprendono:
il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti
appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto i numeri
1 al presente decreto:
- E) latitudine 40°43'09''Nord; longitudine 17°47'48''Est;
- F) latitudine 40°42'45''Nord; longitudine 17°48'54''Est;
- G) latitudine 40°42'15''Nord; longitudine 17°48'28''Est;
- H) latitudine 40°42'57''Nord; longitudine 17°47'36''Est;
nonché il tratto di mare delimitato dalla congiungente
i punti appresso indicati e puntualmente indicati nella predetta cartografia
allegata al presente decreto sotto il numero 1:
- I) latitudine 40°42'28''Nord; longitudine 17°49'24''Est;
- L) latitudine 40°42'16''Nord; longitudine 17°49'48''Est;
- M) latitudine 40°41'56''Nord; longitudine 17°49'30''Est;
- N) latitudine 40°42'06''Nord; longitudine 17°49'09''Est;
in tali zone sono vietati:
- la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi e natanti
di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati
dall'ente gestore per motivi di servizio nonché per eventuali
attività di ricerca scientifica e di visite guidata, previamente
autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo le modalità
che saranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo art.
8;
- la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata,
nonché la raccolta di reperti di qualsiasi tipo;
Zona B di riserva generale, che comprende:
il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti
appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata
al presente decreto sotto il numero 1:
- O) latitudine 40°43'54''Nord; longitudine 17°46'24''Est;
- E) latitudine 40°43'09''Nord; longitudine 17°47'48''Est;
- H) latitudine 40°42'57''Nord; longitudine 17°47'36''Est;
- P) latitudine 40°43'18''Nord; longitudine 17°46'24''Est;
in tali zone sono vietati:
- le attività di pesca e di raccolta di ogni tipo di reperti;
- l'accesso, la navigazione e l'approdo di natanti di ogni genere
e tipo, ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per motivi
di servizio, di ricerca scientifica e di visita guidata secondo le
modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui all'art.
8 del presente decreto.
- E' comunque vietata la sosta in mare o a terra dal tramonto all'alba;
sono altresì consentite le attività di balneazione dall'alba
al tramonto.
Zona C di riserva parziale,
che comprendono:
il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della
riserva, così come delimitato dal precedente art. 2.
In tale zona sono vietate:
- la navigazione a motore, fatte slave le autorizzazioni per i pescatori
professionisti da rilasciarsi da parte dell'ente gestore della riserva
secondo le modalità che saranno indicate da regolamento di
esecuzione del presente decreto;
- le attività di pesca sportiva e professionale esercitate
con modalità e sistemi diversi da quelli appresso indicati.
- In tale zona sono altresì consentite, previa autorizzazione
dell'ente gestore della riserva e secondo quanto sarà previsto
dal predetto regolamento di attuazione del presente decreto:
- la pesca professionale con reti da posta;
- la pesca sportiva con lenze da riva e da imbarcazione, escluso
l'uso di palamiti;
- la raccolta di organismi marini di interesse alimentare quali
ricci e molluschi, previa autorizzazione dell'ente gestore e secondo
quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 8 del presente
decreto;
- la navigazione e l'approdo di natanti a vela, remi e pedali,
con natanti a motore di pescatori professionisti nonché
di mezzi adibiti al trasporto collettivo per le attività
di visita guidata autorizzate, nonché con i mezzi di servizio
e di vigilanza.
I confini della riserva e delle zone A, B, C, saranno indicati a terra
da apposite tabelle e in mare da boe e gavitelli.
Aree territoriali costiere del demanio
marittimo.
All'interno di tali aree, che saranno delimitate con
apposita tabellazione a cura della competente capitaneria di porto di
Brindisi, sono vietate le seguenti attività:
- l'apertura e la coltivazione di cave, nonché di qualsiasi
attività di escavazione e di asportazione di materiali;
- l'accesso e la circolazione di veicoli a motore fatta eccezione
per i mezzi necessari alle attività di gestione e vigilanza;
- l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi
mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica
ivi compreso l'addestramento dei cani, nonché la raccolta e
la distruzione di uova e nidi e l'immissione di specie estranee;
- il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee
con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari
di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive
residue;
- l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
- l'esercizio della pesca, eccezione fatta per quella esercitata in
corrispondenza delle zone C, di riserva parziale e secondo le modalità
consentite in queste stesse zone;
- la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi
destinati alla ricostituzione di ambienti umidi.
Nelle stesse zone è altresì vietato:
- manomettere e alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi
naturali e seminaturali e aprire nuove piste di penetrazione;
- effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti
salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
ristrutturazioni finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, per
attività compatibili con le finalità istitutive della
riserva naturale marina;
- accendere fuochi;
- installare e effettuare attività di campeggio;
- introdurre cani;
- apporre segnaletica pubblicitaria;
- introdurre specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea
o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti
e divenuta caratteristica per il paesaggio;
- manomettere la copertura arborea o arbustiva presente.
Con il regolamento di cui al successivo art.8, verranno
inoltre stabilite le modalità di accesso e fruizione regolamentata
all'interno delle predette zone territoriali costiere appartenenti al
demanio marittimo.
E' fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva
di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più
restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino e
costiero e delle singole componenti biotiche nonché alla tutela
e all'incremento delle risorse biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni
e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo,
strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità
di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori
vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge
n. 979/1982.
Art. 5.
La gestione della riserva marina "Torre Guaceto"
è affidata provvisoriamente all'Ispettorato centrale per la difesa
del mare del Ministero della marina mercantile che si avvale, a tal
fine, della competente capitaneria di porto di Brindisi, fatto salvo
quanto previsto dell'art. 28, quarto comma, della legge 31 dicembre
1982, n. 979, così come modificato dall'art. 2, comma 11, dalla
legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 6.
All'onere finanziario derivante dalla gestione della
riserva marina "Torre Guaceto" si provvede mediante:
- il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del
Ministro della marina mercantile, a carico del cap. 2556 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;
- gli eventuali contributi di enti o di privati;
- i proventi derivanti della gestione dei servizi concessi alla fruizione
della riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto è
disposta l'erogazione di un contributo straordinario di trecentomilioni
di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonché
per l'installazione delle boe che delimitano i confini della zona A
della riserva.
La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per
l'esercizio finanziario 1991.
Art. 7.
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento
delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Brindisi.
Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di
organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art.
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge
8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della
gestione della riserva all'ente delegato e, comunque non oltre centottanta
giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria
di porto di Brindisi. Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia
la forma di gestione attuata, dovrà essere prevista l'istituzione
di:
- un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente
gestore e alla commissione di riserva;
- un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed
amministrativa.
In entrambi i due succitati organismi dovrà essere
assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della
marina mercantile e alla regione Puglia.
Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere
uno specifico coordinamento gestionale che sia in relazione funzionale
con gli ambiti di tutela ambientale prospicienti o comunque confinanti
con la riserva medesima e, nella fattispecie, con la omonima zona umida
di importanza internazionale di Torre Guaceto, istituita con decreto
18 maggio 1981 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 dicembre 1991
Il Ministro dell'Ambiente
Angelini
Il Ministro della Marina Mercantile
Facchiano
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1992
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 155