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21 giu 2011

Sanzioni



Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell’area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso in cui l’accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell’ambiente e dei luoghi, l’Ente gestore dispone l’immediata sospensione dell’attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’Ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell’area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell’area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all’Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell’Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell’area marina protetta.



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