Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n.
349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo
in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;
Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle
aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali
individuate secondo le modalità di cui all'art. 4 della stessa
legge siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentila
la regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971,
relativa alle zone umide di importanza internazionale;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1981, n. 141, con il quale
il Ministro dell'agricoltura e delle Foreste ha dichiarato l'area di
«Torre Guaceto» zona Umida di importanza internazionale
in esecuzione della convenzione di Ramsar;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1991 con il quale il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile,
ha istituito la riserva naturale marina denominala «Torre Guaceto».
interessante la parte a mare prospiciente la zona umida individuata
con il citato decreto ministeriale n 141 del 18 maggio 1981;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura
2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly»
la regione Puglia, ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE.
ha proposto, tra gli altri, quali sui di importanza comunitaria (SIC)
le aree di Torre Guaceto e di Macchia di S. Giovanni (sigla 1T9140005);
Considerato che la zona di Torre Guaceto è-stata individuata
dalla regione Puglia come zona di protezione speciale (ZPS sigla IT9140008)
ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Convenzione degli uccelli
selvatici»;
Considerato l'elevato valore naturalistico, ecologico nonché
archeologico della zona umida di Torre Guaceto, caratterizzata dalla
presenza di ben strutturate cenosi vegetali quali Salicornietum fruticosae.
Salsoletun sodae ePhragmitetum australis insieme a lembi dunali. ben
conservati con essenze tipiche di Agropyretum ed Ammophiletum e di consistenti
nuclei di macchia mediterranea, nonché dalla presenza di reperti
di un villaggio neolitico;
Considerato che la sua localizzazione, gli habitat e le reti trofiche
in essa presenti rendono detto sito un'importante area di svernamento
e di sosta durante le migrazioni per significativi contingenti di numerose
specie di uccelli associate agli ambienti acquatici, appartenenti a
diversi gruppi, tra cui Podicipedidi, Aldeidi, Anatidi, Rallidi, Accipitridi,
Charadridi, Scolopacidi, Laridi e Sternidi che trovano qui le condizioni
adatte allo svolgimento di parte del loro ciclo biologico;
Vista la nota prot. 123/EC del 22 gennaio 1992 con la quale la regione
Puglia esprime parere favorevole all'ampliamento della zona umida di
Torre Guaceto;
Considerato che la delibera del Comitato per le aree naturali protette
del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale è
stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale
per le aree naturali protette 1994-96. "ha individuato la zona
di Torre Guaceto quale area in cui istituire una riserva naturale dello
Stato, secondo la delimitazione di massima allegata alla delibera stessa;
Consideralo che. di seguito all'individuazione e delimitazione di massima
dell'area da destinare a riserva naturale operata dai Comitato per le
aree naturali protette con delibera del 2 dicembre 1996, non è
stato portato a compimento il procedimento, previsto dalla legge n.
394 del 1991, per l'istituzione della riserva naturale di «Torre
Guaceto», procedimento che ha subito delle modifiche legislative
per l'effetto:
- dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che
prevede che l’istituzione e la disciplina generale delle riserve
nazionali e l’adozione delle relative misure di salvaguardia
sono operati sentita la Conferenza Unificata di cui all’art.
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
- dell’art. 2, comma 23, della legge n. 426 del 1998 che ha
sostituito l’art. 7, comma 2, della legge 394 del 1991 disponendo
che l’istituzione delle riserve naturali statali è effettuata
d’intesa con la regione;
Visto l'art. 2. comma 37, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426. che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente. sentita
la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione
delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982. n.
979. e 6 dicembre 1991, n. 394. è affidata ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, del 14 aprile 1999
il quale, in riscontro al quesito posto dal Ministero dell'ambiente
concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine
istituite in acque confinanti con aree protette statali terrestri, si
è pronunciato chiarendo che la normativa di cui al punto precedente
ha tacitamente abrogato l'art. 19. comma 2. della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e costituisce il referente legislativo primario nella gestione
delle aree protette marine;
Vista la nota prot. 11268 del 19 giugno 1997 con la quale il comune
di Carovigno ha richiesto l'affidamento in gestione dell'area naturale
protetta;
Considerato che il comune di Carovigno. con delibera consiliare n. 72
del 27 ottobre 1997 ha espresso, pur se con condizioni, parere favorevole
all'istituzione della riserva naturale scalale di Torre Guaceto;
Vista la nota prot. 67782 del 10 ottobre 1997 con la quale il comune
di Brindisi ha richiesto la gestione dell'area naturale protetta;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1998 con
cui è rinnovata la commissione di riserva della riserva naturale
marina di «Torre Guaceto»;
Visto l'art. 2. comma 16. della legge 9 dicembre 1998 n. 426. che prevede
che «la commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge
n. 979 del 1992. è istituita presso l'ente cui è delegata
la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta dal rappresentarne
designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale capitaneria
di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della commissione di
riserva in qualità di membro»;
Visto la nota del Ministero dell'Ambiente dell'8 aprile 1999, prot.
n. SCN/99/1D/6230. con la quale sono stati trasmessi lo schema del decreto
istitutivo della riserva naturale statale «Torre Guaceto»
e la relativa cartografia alla Conferenza unificata per l'espressione
del parere ai sensi dell'art. 77. comma 2. del decreto legislativo 31
marzo 1998. n. 112;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot.
n. SCN/99/1D/6241. di trasmissione alla regione Puglia del succitato
schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa
sull'istituzione della riserva naturale statale «Torre Guaceto
in applicazione di quanto disposto nell'art. 2 comma 23, della legge
9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 77. comma 2. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
repertorio atti n. 136/C.U. del 1° luglio 1999. trasmesso al Ministero
dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prot. n. 3559/99/C.3.4.1;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia, espressa con deliberazione
della giunta regionale n. 993 del 15 luglio 1999. ai sensi dell'art.
2. comma 23. della legge 9 dicembre 1998. n. 426;
Visto il parere favorevole della provincia di Brindisi espresso con
nota prot. n. 9998/EA del 17 dicembre 1999. in applicazione di quanto
disposto dall'art. 2 comma 37. della legge 9 dicembre 1998. n. 426;
Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale
denominata «Torre Guaceto» ai sensi degli articoli 8. comma
2, e 17, comma 1. della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dell'art. 77 del
decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell’art. 2 comma
23. della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Decreta:
art. 1. Istituzione e confini
della riserva
È istituita la riserva naturale statale denominata
«Torre Guaceto». delimitata secondo i confini riportati
nella cartografia IGM in scala 1:25.000. depositati in originale presso
il Ministero dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
art. 2. Finalità
L'istituzione della riserva persegue, in. Particolare,
le seguenti finalità:
- La conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionale,
faunistiche, idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali;
- La gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare
una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia
dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
- la promozione delle attività compatibili con la conservazione
delle risorse naturali della riserva;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con
particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
- la realizzazione di programmi di educazione ambientale.
art. 3. Commissione di riserva
Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché
rendere – di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione
o del Ministro dell'ambiente – pareri tecnico-scientifici. è
istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva
devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali
il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione
esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo
regolamento attuativo. nonché su quanto previsto dal successivo
art. 8.
La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente, è composta da:
- un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali;
- un rappresentante della regione Puglia;
- un rappresentante della provincia di Brindisi;
- un rappresentante del comune di Brindisi;
- un rappresentante del comune di Carovigno;
- un rappresentante designato dall'Università di Bari;
- un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute
ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986. n. 349.
La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché
sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente
adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il volo del presidente.
La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data
di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli
oneri per il funzionamento della commissione di riserva sono posti a
carico del Ministero dell'ambiente.
art. 4. Organismo di gestione
L'organismo di gestione della riserva naturale statale. previsto dall'art.
17, comma 1. della legge 6 dicembre 1991. n. 394, e individuato nel
consorzio misto fra 1’amministrazione comunale di Brindisi. l'Amministrazione
comunale di Carovigno e l'associazione protezionistica senza fini di
lucro Worid Wildlife Found - WWF Italia.
Col predetto organismo di gestione il Ministero dell’ambiente
stipula entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
una apposita convenzione Tale convenzione dovrà prevedere le
strutture ed il personale, che opererà alle dipendenze dell'organismo
di gestione della riserva, da utilizzare nella gestione della riserva
stessa.
All'organismo individuato dal comma 1 del presente articolo, dall'atto
della sua costituzione è attribuita — altresì la
gestione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto».
Fino alla costituzione dell'organismo di gestione di cui al comma 1
del presente articolo, la gestione della riserva naturale marina denominata
«Torre Guaceto» continua ad essere provvisoriamente affidata,
ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 1991
all’Ispettorato centrale per la difesa del mare.
La commissione della riserva naturale marina denominata «Torre
Guaceto». di cui all'art 28 della legge 31 dicembre 1982. n. 979.
a partire dalla sua ricostituzione -ai sensi dell'art. 2. comma 16.
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sarà istituita presso l’organismo
di gestione di cui al comma 1 del presente articolo.
art. 5. Piano di gestione e regolamento attuativo
L'organismo di gestione di cui all’art. 4 dovrà redigere,
entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 del
precedente articolo, il piano di gestione ed il relativo regolamento
attuativo della riserva naturale terrestre che sono adottati entro i
tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione
che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all’art.35
comma 7. della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
Il suddetto organismo di gestione formula, entro il termine di 180 giorni
dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente
decreto la proposta del regolamento di esecuzione del decreto ministeriale
4 dicembre 1991 e di organizzazione della riserva naturale marina denominata
«Torre Guaceto» e su tale proposta la commissione di cui
al comma 5 del precedente art. 4 da il proprio parere. Il regolamento
sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982
e successive modificazioni ed integrazioni. Nel regolamento di organizzazione
potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico
con compiti di ausilio all'organismo di gestione e alla Commissione
di riserva.
art. 6. Disciplina di tutela
Fino all’entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art.
17. comma 1, dell'art. 8 comma 5. dell'art. 6. comma 4. e dell'art.
11. comma 3. della legge 6 dicembre 1991. n. 394. nel territorio della
riserva sono vietati:
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna
selvatica: sono vietate altresì, salvo nei territori in cui
sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta
ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione,
nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali,
delle specie eduli, nonché l'introduzione di specie estranee,
vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale. ad
eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa
autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;
- il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva
ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i
danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili
a garantire la conservazione del patrimonio storico archeologico e
naturale, se autorizzati;
- l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse:
- ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi
e liquidi;
- l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
- l'asportazione anche parziale o il danneggiamento delle formazioni
minerali;
- il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente
attrezzate;
- l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi
di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere
eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia;
- il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Sono inoltre vietati:
- qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni; con destinazione
diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla
morfologia del territorio sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente
decreto;
- l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelli
esistenti con l’esclusione dei seguenti interventi cosi come
definiti dall’art. 31, lettere c) e d) della legge 5 agosto
1978. n. 457. che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo
di gestione:
- interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio
e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti
esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la
vocazione delle aree;
- interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione
della qualità naturalistica delle aree.
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. dandone comunicazione all'organismo di
gestione della riserva.
È fatto integralmente salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto
ministeriali 4 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina
denominata «Torre Guaceto».
art. 7. Modalità di rilascio delle autorizzazioni
in regime autorizzativo transitorio
Fino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 del precedente
art. 4. le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste
nel presente decreto. devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente
- Servizio conservazione della natura - 00154 Roma. via Capitan Bavastro.
174. che provvede al rilascio della autorizzazione medesima entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine,
l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata.
Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano
di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6. al fine di
assicurare il rispetto delle finalità indicate nel precedente
art. 2. sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area
della riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche.
acquedotti, pozzi, impianti di depurazione. ripetitori ed assimilabili.
Ove gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo siano in
corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i
soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente,
ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta
giorni dalla data in vigore del presente decreto l'elenco delle opere
accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente
l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il
Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione,
provvederà ad ordinare. previa diffida in via cautelativa, la
sospensione dei lavori.
L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali ed attuativi, per
la parte ricadente nell'area della riserva, deve essere preceduta da
intesa col soggetto gestore della riserva. Analoga procedura va seguita
per gli strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati.
art. 8. Modalità di rilascio delle autorizzazioni
in regime autorizzativo generale
Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono rilasciate
dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della
commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui al
precedente art. 3. comma 1.
art. 9. Indicazioni e criteri per il piano
di gestione ed il regolamento
In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge6 dicembre 1991,
n. 394, il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento
attuativo che deve tener conto dei principi generali contenuti nell'art.
11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono una gestione del
territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della
riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche
di naturalità, consentendo le attività tradizionali e
le iniziative con dette finalità compatibili.
In sede di redazione del piano si procederà a:
- acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali. territoriali
e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche
esistenti;
- definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati,
le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad
attuare il ripristino; la valorizzazione e la fruizione del territorio
e delle sue risorse;
- assicurare le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione
dei soggetti pubblici e privati consentendone la visione, l'estrazione
di copie e la possibilità di presentare osservazioni scritte.
La documentazione del piano deve comprendere:
- la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche
delle aree;
- la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia
di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi
di recupero e promozione previsti dal piano stesso;
- la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse,
gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri
per la gestione della riserva naturale statale.
art. 10. Poteri dell'organismo di gestione:
vigilanza e sorveglianza
Il legale rappresentante — dell'organismo di gestione esercita
i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991. n. 394.
La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è
esercitata dal Ministro dell'ambiente.
La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale
dello Staio, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6
dicembre 1991. n. 394.
La sorveglianza dell'area naturale marina di Torre Guaceto è
esercitata ai sensi dell'art. 19. comma 7, della legge 6 dicembre 1991.
n. 394. come modificato dall'art. 2. comma 17. della legge 9 dicembre
1998. n. 426. dalla capitaneria di porto di Brindisi nonché dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree
protette.
art. 11. Sanzioni
Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti
o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano
le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991. n. 394. nonché
quanto previsto dall'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. relativamente
alla riserva marina di Torre Guaceto.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo
e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2000
IL MINISTRO RONCHI